Prestazione lavorativa durante la malattia: quando è legittimo il recesso del datore di lavoro?

Con sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

Tale considerazione è da ritenersi operante ove tale attività lavorativa esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

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