La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, ha affermato che non può essere considerato subordinato un rapporto di natura collaborativa solo perché il soggetto compila i fogli presenza forniti dall’azienda, in quanto essi sono ritenuti funzionali al calcolo del compenso.
Per quanto attiene poi alla ricezione di e-mail dai dirigenti del committente, anche in questo caso la fattispecie non rileva qualora i messaggi e-mail non contengono direttive vincolanti ma esclusivamente indicazioni tecniche.