PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI
Con la sentenza n. 4678 del 9 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha enunciato diversi importanti principi con riferimento alla procedure di licenziamento collettivo.
In particolare, ha ricordato, che è onere del datore di lavoro specificare, con chiarezza e trasparenza, le ragioni per cui intenda eventualmente limitare i licenziamenti ad un’unica unità produttiva nonchè i motivi per i quali non si ritenga evitabili taluni licenziamenti con l’istituto del trasferimento dei lavorati ad altra unità. 
La Corte ha precisato che l’art. 5 della L. n. 223/1991 stabilisce che l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
Nella comunicazione preventiva con cui si dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro debba adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate, così da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero, con la conseguenza, qualora le informazioni siano inadeguate al punto da condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali dell’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura.
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