PROVA DELL’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE E MODELLO 770: L’INVERSIONE DI TENDENZA DELLA CASSAZIONE
Con sentenza n. 40526 del 1 ottobre 2014, la Suprema Corte opera un clamoroso dietrofront giurisprudenziale sostenendo che non può essere il 770 la prova dell’omissione del versamento delle ritenute. Infatti, secondo la nuova pronuncia della Cassazione, per ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 è necessario che sia fornita prova, da parte dell’accusa, che il sostituto abbia rilasciato ai sostituiti una certificazione da cui risultino le ritenute il cui versamento è stato poi omesso. 
In base a questo nuovo orientamento si desume che, ferma restando in ogni caso la sussistenza dell’illecito amministrativo, il delitto sarà ravvisabile solo in caso di rilascio della certificazione, di conseguenza il soggetto che abbia effettuato le ritenute senza poi versarle al fisco, ma non abbia rilasciato ai sostituiti la relativa certificazione, potrà invece rispondere solo dell’illecito amministrativo.
Ne deriva che la presentazione del modello 770 può costituire prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute ma non può costituire prova di avere anche rilasciato le certificazioni ai sostituiti prima del termine previsto per presentare la dichiarazione, dal momento che tale modello non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni. 
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