Quando ci accingiamo ad istruire l’iter disciplinare nei confronti di un lavoratore un aspetto da non sottovalutare e particolarmente importante ai fini dell’applicazione dei provvedimenti disciplinari, è quello della c.d. recidiva. Cos’è, come funziona e perché è importante?
Che cos’è la recidiva
La recidiva consiste nella reiterazione di comportamenti illeciti, sotto l’aspetto disciplinare, da parte del lavoratore.
È prevista dal comma 8 dell’art. 7 della L. n. 300/1970 e la sua funzione è quella di aggravare, dal punto di vista dell’illecito, il comportamento del lavoratore, rilevante dal punto di vista disciplinare.
La norma limita il raggio d’azione temporale di efficacia della recidiva al biennio successivo l’applicazione del provvedimento disciplinare (cioè non il momento di commissione dell’illecito da parte del lavoratore ma quello della irrogazione del provvedimento stesso che corrisponde, quindi, al momento nel quale è stata formalmente comunicata la sanzione disciplinare).
Ne deriva che saranno da considerare utili ai fini della recidività soltanto le sanzioni effettivamente applicate e non quelle che, pur commesse e conosciute, non sono state ancora sanzionate né tantomeno quelle per cui non si è nemmeno proceduto ad avviare l’iter disciplinare nonché quelle annullate dal giudice o dal collegio arbitrale.
È opportuno comunque ricordare che vige il divieto di reiterazione del potere disciplinare: infatti, dopo che il datore ha sanzionato un determinato comportamento adottato dal lavoratore, non potrà esercitare una seconda volta il potere disciplinare per quei medesimi fatti; come detto, potrà invece tener conto di quegli stessi fatti e delle sanzioni applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.
Come funziona e perchè è importante
Nella pratica, in presenza di recidiva, allorquando il lavoratore ponga in essere una condotta che, secondo il datore di lavoro, integri gli estremi dell’illecito disciplinare, nel rispetto del dettato della contrattazione collettiva, della procedura e dei principi del richiamato articolo 7, potrà essere adottata una sanzione più grave rispetto a quella che sarebbe stata applicabile in assenza di recidiva.
Alcuni contratti collettivi prevedono che, in presenza di recidiva, il datore di lavoro possa arrivare ad applicare una sanzione di natura espulsiva (licenziamento); il CCNL metalmeccanica industria ne è un esempio.
La recidiva, in linea di massima, deve essere sempre contestata in via preventiva al lavoratore poiché la mancata contestazione comporta la nullità della sanzione e deve essere contestata in maniera tale da rendere identificabili i precedenti disciplinari che ne determinano l’insorgenza.
Precauzionalmente è opportuno farlo in ogni circostanza, anche se l’obbligo di contestazione vige solo nel caso in cui la recidiva rappresenti un elemento costitutivo e fondante della mancanza addebitata, mentre potrebbe essere omessa quando essa costituisca mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata a tale mancanza.
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