Con la sentenza n. 11868, la Corte di Cassazione ha asserito che ai licenziamenti nel pubblico impiego, cioè ai rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001, si applica l’art. 18 della L. n. 300/1970.
Risulta dunque esclusa l’applicazione delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).
La Corte ha decretato, in assenza di un intervento normativo specifico di armonizzazione, il mantenimento della tutela in caso di licenziamento illegittimo come da previgente formulazione della norma. Ciò significa che le garanzie sono inalterate e rimane la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa.
In sostanza è stato utilizzato un diverso trattamento perché è stata sostenuta la diversa natura del datore di lavoro.