Con la sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di licenziamento per scarso rendimento.
Sul punto, la Corte ha asserito che, affinché il licenziamento possa essere ritenuto giustificato e fondato non è sufficiente sostenere il presunto mancato raggiungimento dei livelli minimi di produttività del lavoratore (onere della prova a carico del datore di lavoro), ma è necessario che sussista uno standard produttivo certo, misurabile e verificabile al cui raggiungimento è tenuto il lavoratore.
Infatti, il licenziamento per scarso rendimento è da ricondurre a motivazioni di natura soggettiva; il datore di lavoro non può limitarsi a provare unicamente il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve anche provare che le carenti performance del lavoratore derivino da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione.