Quando l’attività lavorativa è pericolosa, si ha responsabilità oggettiva del datore di lavoro?

Con la sentenza n. 10145 del 21 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, quando l’attività lavorativa svolta dall’azienda è pericolosa, non si configura comunque una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

Quindi, se da un lato nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, dall’altro, la stessa risulta votata alla salvaguardia delle garanzie costituzionali del lavoratore e riguarda l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

 

 

 

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