Nella gestione del personale, quando ci possiamo trovare di fronte ad un trasferimento di un ramo o dell’intera azienda?
Dall’analisi dell’articolo 2112 del codice civile emerge che l’istituto del trasferimento d’azienda ricomprende le seguenti ipotesi:
- il trasferimento dell’intero complesso aziendale;
- il trasferimento di una singola attività d’impresa (in questo caso si ha la fattispecie della cessione di ramo d’azienda).
Si definisce trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.
COSA RIENTRA NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA?
Riportiamo di seguito alcuni esempi di operazioni che, generalmente, configurano la fattispecie del trasferimento d’azienda:
– la cessione;
– la fusione per incorporazione o la fusione che prevede la costituzione di una nuova società (in gergo la c.d. newco);
– la scissione;
– l’affitto e l’usufrutto d’azienda;
– il conferimento (ad esempio nel caso dell’impresa individuale che viene conferita in una società).
Sono invece delle fattispecie che, generalmente, non configurano una cessione d’azienda tutte quelle vicende societarie seppur rilevamenti che però non incidono sull’autonoma soggettività giuridica delle società interessate e non valgono ad integrare il passaggio della titolarità dell’azienda.
Ne sono esempi:
- la cessione del pacchetto azionario di maggioranza;
- la trasformazione di società, quando viene modificata esclusivamente la forma giuridica (ad esempio quando si trasforma una SNC in SRL).
È invece un caso dubbio la fattispecie del trasferimento d’azienda che si realizza a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, quindi in maniera coatta senza, per intenderci, che ci sia stata alcuna attività negoziale da parte di soggetti privati. In merito a queste realtà anche la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, risulta divisa nelle interpretazioni.
IL TRASFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA
Come accennato, si realizza la fattispecie del trasferimento anche quando, ad essere appunto trasferito, è solo un ramo d’azienda, quindi una parte, e non l’azienda nella sua interezza.
Cosa si intende per “ramo d’azienda”?
Non esiste una vera a propria definizione puntuale di ramo d’azienda; l’articolo 2112 de codice civile recita infatti che trovano applicazione le regole sul trasferimento dell’azienda, anche al trasferimento di parte dell’azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Che cosa significa? Significa che deve trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera. L’operazione, infatti, deve consentire l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.
Per identificare il rame diventa quindi fondamentale l’elemento dell’organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al ramo tra loro organiche e riconducibili alla produzione di beni e servizi ben individuabili.
Con i prossimi articoli analizzeremo le particolarità della procedura e le tutele previste per i lavoratori dipendenti.
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TRASFERIMENTO D’AZIENDA: QUAL’ È LA PROCEDURA?
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