Con sentenza n. 1743 del 24 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di cessazione del rapporto al raggiungimento dell’età pensionabile, non è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
La Suprema Corte, in altre situazioni analoghe, aveva già ritenuto che la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. Di conseguenza, in tale ipotesi, non compete al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.