Entro il 30 aprile 2026 le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (biennio 2024/2025), ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006. L’adempimento assume oggi una valenza che trascende il profilo meramente formale, con ricadute dirette sugli appalti pubblici e sulla certificazione della parità di genere.
Ambito soggettivo e criteri di computo
Il parametro di riferimento per la verifica del requisito dimensionale è il dato occupazionale al 31 dicembre 2025. Qualora nel corso del biennio l’organico abbia superato le 50 unità ma risulti inferiore a tale soglia al 31.12.2025, l’azienda non è tenuta alla redazione. Nel computo rientra l’intera forza lavoro a qualunque titolo occupata — inclusi gli apprendisti — e ciascun lavoratore è computato come unità intera, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla durata del rapporto.
Modalità di trasmissione e adempimenti connessi
Il rapporto è trasmesso esclusivamente in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro. Il salvataggio a sistema equivale alla trasmissione alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a:
- trasmettere copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, alle RSA/RSU ove presenti;
- in assenza, trasmetterlo alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rilevanza negli appalti pubblici
Ai sensi dell’art. 1, Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto devono produrne copia, a pena di esclusione, in sede di partecipazione a procedure di affidamento, corredata da attestazione di conformità rispetto a quanto trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla Consigliera/Consigliere di parità. Sino al 30 aprile 2026 è ammessa la produzione del rapporto 2022/2023, con obbligo di integrazione mediante trasmissione del documento aggiornato entro il termine previsto.
Regime sanzionatorio
- Mancata trasmissione nei termini: invito della Direzione territoriale a provvedere entro 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, sanzione amministrativa da 103,00 a 516,00 euro.
- Inadempimento protratto oltre 12 mesi: sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente fruiti.
- Trasmissione di rapporti non veritieri, incompleti o mendaci: sanzione da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Profili strategici
Il corretto assolvimento dell’adempimento assume rilievo in quanto costituisce un prerequisito sostanziale per l’accesso e il mantenimento della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022).
