PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ATTENZIONE ALLA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI CONSERVATIVE
Con sentenza n. 16256/2018, la Corte di Cassazione ha asserito che, nell’ambito dei provvedimenti disciplinari adottati dal datore di lavoro, anche le sanzioni conservative (richiamo scritto, multa e sospensione) e non solo il licenziamento, se connaturate da illegittimità, possano costituire fonte di responsabilità risarcitoria.
Tale principio deve essere collegato alla consequanzialità dei pregiudizi patiti dal lavoratore a seguito dell’adozione delle sanzioni illegittime anche ai fini della determinazione di un eventuale danno non patrimoniale (alla salute, alla vita di relazione, all’immagine professionale, ecc.) senza che debba sussistere necessariamente una condotta vessatoria complessiva.
SCRITTO DIFENSIVO DEL LAVORATORE: LE ESPRESSIONI OFFENSIVE DI PER SÉ NON COSTITUISCONO GIUSTA CAUSA DI RECESSO
Con la sentenza n. 16590/2018 la Corte di Cassazione ha asserito che, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’utilizzo di espressioni offensive negli scritti difensivi del lavoratore, non costituisce, di per sé illecito disciplinare che integri giusta causa di licenziamento.
Il caso è quello di un lavoratore che ha travalicato il proprio diritto di difesa formulando accuse di particolare gravità nei confronti del datore di lavoro, con utilizzo di espressioni contenenti il riferimento ad “addebiti contestati in assoluta malafede”, all’avere il datore di lavoro “costruito a tavolino una serie di accuse infamanti e pretestuose”.
Tale contegno può essere comunque assoggettato alla disciplina dell’art. 89 c.p.c. secondo il quale negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive e il giudice può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
NELL’APPRENDISTATO L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE È ESSENZIALE
Con la sentenza n. 16571/2018 la Corte di Cassazione ha asserito e fermamente confermato quanto previsto dalle norme che disciplinano il contratto di apprendistato e che prevedono, per questo contratto a “causa mista”, il ruolo centrale e essenziale dell’addestramento professionale.
Nel contratto di apprendistato, infatti, sussiste l’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte dell’apprendista, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.