Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 01.05.2019

Licenziamento nullo o inefficace: ricostruzione della posizione contributiva

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9025/2019, ha stabilito che, in caso di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è tenuto alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore.

Il datore di lavoro che, entro il termine stabilito, non provveda al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provveda, ma in misura inferiore a quella dovuta, può essere esposto al pagamento di sanzioni civili (ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000).

Conciliazione sindacale: valida anche in caso di concessioni sproporzionate fra le parti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9006/2019, ha affermato che, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali, sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, quale sia la questione controversa e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo.

Pertanto, se il rappresentante sindacale, leggendo il verbale, illustra i diritti del lavoratore e ciò a cui lo stesso sta rinunciando, la conciliazione risulta valida ed il lavoratore non può impugnarla per violenza morale, a nulla rilevando la sproporzione tra le concessioni avvenute tra le parti.

Gravidanza intervenuta durante il preavviso: licenziamento legittimo?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9268/2019, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso.

La Corte precisa che, la disciplina applicabile nel caso in cui lo stato di gravidanza sia intervenuto nel corso del periodo di preavviso “lavorato”, non è la nullità del licenziamento (ex art. 54, D.Lgs. n. 151/2001), ma la sospensione dell’efficacia dello stesso. Come nel caso di malattia e infortunio, il periodo di preavviso si interrompe (ex art. 2110 c.c.), ricominciando a decorrere dal momento in cui cessa la causa sospensiva, ovvero il compimento di un anno di età del bambino.

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