Danno da mobbing: è qualificabile come malattia professionale?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6346/2019, ha ritenuto che il danno biologico derivante da mobbing, accertato a carico del lavoratore nella misura dell’8%, è qualificabile come malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa e, dunque, coperta dall’assicurazione obbligatoria dell’INAIL.
La Corte precisa, infatti, che la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le forme morbose, indicate in apposite tabelle INAIL, tassativamente considerate come malattie professionali.
Lesione vincolo fiduciario nel rapporto con il dirigente: licenziamento legittimo?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8659/2019, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dirigente che, in più occasioni, ha tenuto comportamenti eccessivamente critici nei confronti dei vertici societari tali da screditare l’immagine dell’azienda.
La Suprema Corte precisa che il protrarsi nel tempo di tale condotta non collaborativa del dirigente ha compromesso in modo irreversibile il vincolo fiduciario, comportando l’esigenza di ricorrere al licenziamento, non solo per ripristinare un rapporto armonico tra organo amministrativo e livelli dirigenziali, ma anche per salvaguardare l’immagine aziendale.
Quando è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto al proprio livello?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8910/2019, ha stabilito che è possibile adibire il lavoratore a compiti inferiori rispetto alle mansioni proprie del suo livello, solo in presenza di motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti e non diversamente risolvibili.
La Suprema Corte, precisa che l’utilizzo costante di un lavoratore in mansioni inferiori rispetto al proprio livello, con il preciso intento di coprire posizioni lavorative non presenti nell’organico aziendale, viola il principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2103 c.c..