LICENZIAMENTO RITORSIVO: LE LINEE GUIDA DELLA CASSAZIONE SULL’ONERE DELLA PROVA
La Corte di Cassazione con sentenza 17522/2018, ha statuito che l’onere della prova della giusta causa del licenziamento ricada sull’imprenditore.
Al contrario spetta al lavoratore licenziato fornire la prova dell’illiceità del motivo del licenziamento. Inoltre, è da sottolineare che, con questa pronuncia, la Cassazione ha stabilito che spetti al Giudice rilevare, anche d’ufficio, quindi senza impulso delle parti, la nullità del licenziamento, non rilevando in alcun modo l’eventuale errato inquadramento della vicenda effettuato dalle parti in sede di contenzioso.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE LEGITTIMO SE DETERMINATO DA ATTIVITÀ INCOMPATIBILI IN MALATTIA
La Corte di Cassazione con la sentenza 17514/2018 ha statuito, ribadendo e aggiornando l’orientamento storico, che il licenziamento disciplinare del lavoratore che, durante l’assenza dal lavoro per malattia o per infortunio, si adoperi in attività incompatibili con il decorso della malattia e recupero della salute o tali da ritardare il recupero delle energie sia legittimo.
La Corte ha motivato la sua decisione rilevando come il comportamento tenuto dal lavoratore durante il periodo di malattia e infortunio abbia logorato il rapporto fiduciario tra lavoratore e imprenditore rendendo impossibile il proseguimento del contratto di lavoro.
PERIODO DI PREAVVISO LUNGO: POSSIBILE SE VENGONO CORRISPOSTI AL LAVORATORE BENIFICI ECONOMICI O DI CARRIERA
La Corte di Cassazione con la sentenza 19080/2018 ha stabilito che vi è possibilità di considerare valida la clausola del contratto individuale che prevede un periodo di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello del CCNL se al lavoratore vengono corrisposti, in cambio, benefici di natura economica o di sviluppo di carriera.
La Corte, in merito al periodo di preavviso, ha confermato l’orientamento consolidato, stabilendo che il preavviso dovuto per il recesso dal rapporto di lavoro è derogabile dall’autonomia delle parti, dato che la validità della clausola contrattuale individuale che prevede un termine più lungo prevale su quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nel caso in cui il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera.