DISTACCO ILLEGITTIMO DEI LAVORATORI: RAPPORTO DI LAVORO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22179/2018, ha stabilito che, per effetto dell’utilizzazione delle prestazioni lavorative fornite da lavoratori illegittimamente distaccati, l’utilizzatore di fatto si sostituisce al datore di lavoro effettivo in tutti i rapporti giuridici con i lavoratori in distacco.
Inoltre, non potendo coesistere contemporaneamente due rapporti di lavoro subordinato tra il medesimo lavoratore, distaccatario e distaccante, il licenziamento intimato da quest’ultimo soggetto risulta essere inesistente.
Per lo stesso ragionamento i lavoratori illegittimamente distaccati possono essere assunti e trasferiti dall’impresa utilizzatrice senza alcun consenso.
MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: LA PROVA È A CARICO DEL LAVORATORE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21262/2018, ha specificato che è onere del lavoratore dimostrare che il superamento del periodo di comporto non si sia verificato allegando certificati medici indicanti la chiara riconducibilità dello stato di malattia a cause, come l’infortunio sul lavoro, che consentano di escludere quelle assenze dal periodo di comporto.
RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROFESSIONALITÀ: PROVA LIBERATORIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26477/2018, ha ritenuto legittima la condanna inflitta al datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, in quanto a seguito di demansionamento del lavoratore, l’imprenditore non è stato in grado di dimostrare l’inesistenza di un altro posto disponibile equiparabile al grado di professionalità precedentemente raggiunto dal lavoratore.