CONDOTTA AGGRESSIVA, MINACCE E VIOLENZE VERBALI: LICENZIAMENTO LEGITTIMO
Con la sentenza n. 611/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore a seguito di comportamenti, ampiamente provati, connotati dalla totale inosservanza delle regole di correttezza e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi e superiori gerarchici e da insofferenza rispetto a legittime disposizioni aziendali.
Il recesso è giustificato alla luce della obiettiva gravità dei fatti e dei comportamenti ripetutamente posti in essere, tutti connotati da reazioni aggressive, violenze verbali, atteggiamenti minacciosi.
ABUSO NELL’UTILIZZO DEI PERMESSI 104: LICENZIAMENTO LEGITTIMO
Con la sentenza n. 4670/2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che risulta legittimo il licenziamento del lavoratore che abusa del permessi della L. n. 104/1992.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato sorpreso dal datore di lavoro (per il tramite di un’agenzia di investigazione autorizzata) a svolgere attività varie di tipo personale presso esercizi commerciali ed altri luoghi comunque diversi da quello deputato all’assistenza durante il godimento dei permessi della L. n. 104/1992.
La condotta del lavoratore che è lesiva della buona fede sia del datore di lavoro che dell’ente previdenziale che eroga il trattamento economico e configura un’ipotesi di abuso di diritto.
INDICI DI SUBORDINAZIONE: LA BUSTA PAGA, DA SOLA, NON BASTA
Con la sentenza n. 2439/2019, la Corte di Cassazione ha asserito che l’emissione della busta paga è uno dei possibili elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato ma che, da sola, non rappresenta un indice di subordinazione sufficiente alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.
La Corte infatti ricorda che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. Alla luce dei richiamati principi e della connessa necessità di verifica in concreto dell’atteggiarsi del rapporto in relazione agli elementi ritenuti sintomatici della subordinazione, la esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare la ricostruzione del rapporto inter partes come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.