Rassegna di Giurisprudenza – Agg. al 14.05.2018

DIFFAMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO SUI SOCIAL NETWORK: IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO

Con la sentenza n. 10280 del 27 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha asserito che lo “sfogo” di un lavoratore su Facebook, che si concretizza in un’opera di diffamazione del datore di lavoro sul social network, comporta la sussistenza di giusta causa e dunque la legittimità del licenziamento intimato.

La Corte ha infatti ritenuto che tale condotta risulti lesiva del vincolo fiduciario insito nel rapporto lavorativo.

Nonostante il lavoratore, nella propria difesa, abbia addotto l’inconsapevolezza di esporre al mondo reale lo sfogo diretto nelle intenzioni a pochi interlocutori, la Cassazione ha invece riconosciuto l’ipotesi di diffamazione a causa della capacità di diffusione della piattaforma che, per sua natura, si rivolge ad un numero elevato di utenti.


Lavoro intermittente Chiamata del Lavoratore PaserioREGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI DA PARTE DEL LAVORATORE? LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Con la sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha considerato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, al fine di precostituirsi delle prove nei confronti dell’azienda datrice di lavoro con la quale persisteva un clima di forte tensione, aveva registrato alcune conversazioni avute con i colleghi, all’insaputa degli stessi.

Mentre in prima battuta era stata sollevata la questione della violazione della privacy, in Cassazione la sentenza è stata riformata in quanto è stato considerato inesistente il rilievo disciplinare poiché, stante la situazione di conflittualità con i superiori gerarchici, tale comportamento è stato ricondotto esclusivamente alla precostituzione di prove.


Limiti Attivazione Tirocini Lombardia 2018 PaserioLICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: ATTENZIONE ALLA REINTEGRA ANCHE PER MANCATO REPÊCHAGE

Con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha asserito che nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenuti illegittimi trova applicazione la reintegra del lavoratore in caso di mancato repêchage in quanto si fa rientrare la fattispecie nella casistica della “manifesta insussistenza del fatto materiale” che prevede, appunto, la tutela reintegratoria.

La Cassazione ha enunciato il principio che segue: “la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”.


Maternità lavoratrici parasubordinate e autonome paserioCONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ: SÌ ALLA SOSPENSIONE, NO ALL’ESTENSIONE

Con la sentenza n. 10283 del 27 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con riferimento al congedo obbligatorio di maternità, può essere chiesta la sospensione ma non è ammessa l’estensione oltre i 5 mesi previsti dalla legge.

Il caso è quello di una lavoratrice che assisteva il  figlio  appena  nato  e  non  dimesso dall’ospedale.

Infatti, l’art. 16-bis del D.Lgs. n. 151/2015 prevede che, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per i tre (o quattro) mesi successivi alla data presunta del parto e per i giorni non goduti prima dello stesso, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta e, dunque, di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

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