Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 15.05.2019

Permessi sindacali: licenziamento legittimo, se utilizzati per finalità estranee

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4943/2019, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, nel corso di quattro giornate di assenza per permessi sindacali, ha svolto attività del tutto estranee alle finalità sindacali per le quali i permessi erano stati richiesti e accordati.

La Corte precisa come, in questi casi, l’assenza del dipendente si configuri come mancanza della prestazione per causa a lui imputabile e, pertanto, il datore di lavoro, sia esonerato dall’obbligo retributivo.


Licenziamento collettivo per perdita di appalto: quale criterio si applica?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5373/2019, ha stabilito che, qualora il datore di lavoro, a causa della perdita di un appalto, debba procedere a un licenziamento collettivo, è tenuto a  individuare i lavoratori da licenziare sulla base delle esigenze tecnico-produttive e organizzative con riferimento all’intero complesso aziendale, potendo limitare il licenziamento ad alcuni rami d’azienda, soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate.

La Corte precisa che, soltanto qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva dell’azienda, l’individuazione dei lavoratori da licenziare possa essere effettuata nell’ambito del settore interessato alla ristrutturazione e non necessariamente con riferimento all’intero plesso aziendale, purché il datore di lavoro proceda all’indicazione delle oggettive esigenze aziendali che lo hanno portato a ridurre il personale.


Mancata timbratura del badge: non è sempre illecito disciplinare

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5422/2019, ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare inferta al lavoratore a seguito di contestazioni aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi per straordinario, per i quali non sia stata registrata l’ora di fine lavoro con il badge aziendale, allorquando sia dimostrata l’impossibilità di timbrare a causa della temporanea non utilizzabilità dei terminali.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che l’impossibilità di utilizzo dell’ordinario sistema di registrazione delle presenze era stata determinata dalla situazione di disagio creatasi a seguito di un evento sismico, e pertanto, la mancata timbratura del badge non può essere imputata al lavoratore per assenza di intenzionalità della condotta.

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