Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 16.01.2019

L’ELENCO DELLE IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO NEI CCNL NON È TASSATIVO

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 138/2019, ha specificato come l’elenco delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuto nei contratti collettivi, ha valore meramente esemplificativo non escludendo in alcun modo la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento del lavoratore rispetto le norme etiche o del comune vivere civile.


LAVORO A TURNI: IL LICENZIAMENTO BASATO SULL’INDISPONIBILITÀ È DISCRIMINATORIO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32876/2018, ha dichiarato discriminatorio il licenziamento, intimato, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, determinato usando come criterio quasi esclusivo la disponibilità o meno del lavoratore di accettare un’articolazione del lavoro su turni per fasce orarie.

Infatti, la prevalenza di un unico criterio, seppur di principio ammessa, non deve basarsi su intenti elusivi e/o discriminatori


LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE: INSINDACABILI I CRITERI DI GESTIONE DELL’IMPRESA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31318/2018, ha chiarito che il giudice chiamato a decidere, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche e/o organizzative non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, ma ha il potere di controllare l’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Infatti, è onere di quest’ultimo provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto.


PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – LICENZIAMENTO: GIUSTIFICAZIONI SPEDITE NEI 5 GIORNI

La Cassazione, con sentenza n. 32607/2018, si è occupata della procedura disciplinare di cui all’art. 7 L. n. 300/1970, concentrandosi, in particolare, sui termini a disposizione del lavoratore per comunicare al datore di lavoro le proprie giustificazioni alla lettera di contestazione. La Corte, ha quindi statuito che il datore di lavoro che consideri tardive delle giustificazioni scritte in realtà tempestivamente, quindi entro 5 giorni dalla data di contestazione del datore di lavoro, compie un illecito paragonabile al negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio. Per determinare il rispetto dei termini nella presentazione delle giustificazioni si deve fare riferimento al momento in cui vengono spedite e non a quello in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza.

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