LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SINDACALISTA: NUOVA DEFINZIONE DEI LIMITI
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18176/2018, ha stabilito che, per valutare il giustificato motivo del licenziamento di un dipendente che opera anche in qualità di sindacalista, il giudice deve valutare nello specifico se la condotta dell’operatore ecceda il normale rispetto del diritto di critica stabilito dalla Costituzione.
Infatti, si legge, che la sentenza impugnata non ha valutato affatto il contenuto del ‘file’, in cui il ricorrente, seppur con toni accesi ma non denigratori, criticava l’operato aziendale, ma ha solo ritenuto che la formazione di esso e la sua trasmissione interna configurasse un comportamento illegittimo, senza considerare il carattere esclusivamente interno e circoscritto della diffusione (limitata dunque ai soggetti strettamente necessari); senza verificare il contenuto del documento medesimo (non accertato come aggressione gratuita e\o lesiva dell’onore e della reputazione dell’azienda), ed il contesto indubbiamente sindacale.
LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFCATA: RIPARTITO L’ONERE DELLA PROVA
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 16597/2018, ha stabilito che grava sul datore di lavoro l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, così come della condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare.
Nel caso di licenziamento per assenza ingiustificata, il datore può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre il lavoratore può provare gli elementi che possano giustificarla.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO: COMUNICAZIONE CONTEMPORANEA A LAVORATORE, OO.SS. E UFFICI DEL LAVORO
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 16144/2018, ha stabilito che, in tema di licenziamenti collettivi, le comunicazioni del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro devono essere necessariamente contemporanee tra loro, a pena d’inefficacia del licenziamento medesimo, salvi giustificati motivi di natura oggettiva la cui prova ricade in capo al datore di lavoro.
Secondo la disciplina antecedente la Riforma Fornero, la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, ex articolo 4, comma 9, L. 223/1991, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione.