Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 19.09.2018

LAVORATORE LICENZIATO PER GMO: LEGITTIMO L’UTILIZZO MARGINALE DI ASSUNZIONI A TERMINE O LAVORO INTERINALE

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 19731/2018, ha giudicato legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente determinato dalla grave crisi economica del datore di lavoro, nulla ostando la circostanza che, per periodi di tempo circoscritti e caratterizzati da picchi inaspettati di lavoro, l’azienda abbia fatto affidamento a lavoratori interinali o lavoratori con contratti a termine.

È opinione della Corte, infatti, che il ricorso a risorse esterne, sia legittimo e giustificato dal fatto che le maggiorazioni salariali dovute a tali figure sono comunque inferiori ai costi per mantenere un dipendente assunto a tempo indeterminato.


ALTERAZIONE TIMBRATURA: LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE LA CONTESTAZIONE È GENERICA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19632/2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore colpevole dall’alterazione delle timbrature poichè sia il Ccnl che il codice disciplinare aziendale prevedevano il licenziamento solo nel caso in cui l’alterazione sia volta a far risultare una fittizia presenza in servizio.

Nel caso di specie è stata ritenuta generica la contestazione sulla assenza laddove il lavoratore non sia messo in condizione di comprendere, e quindi di difendersi nel merito, circa quali siano le alterazioni da ricollegare all’occultamento dell’assenza dal luogo di lavoro.


Tirocini 2018 Lombardia Vigilanza Monitoraggio Controllo PaserioLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI AZIENDALI

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 20931/2018, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, contravvenendo alle disposizioni aziendali in tema di sicurezza ed esecuzione della prestazione lavorativa, pone in situazione di pericolo il materiale messogli a disposizione per svolgere la propria prestazione e l’integrità fisica di soggetti terzi.

Nel caso di specie, infatti, è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al macchinista che, pur nella consapevolezza dei rischi cui esponeva il mezzo e i suoi passeggeri, abbandonava la propria postazione di guida.

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