Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 19.12.2018

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Articoli lavoro

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SE IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE GIUSTIFICARE LE ASSENZE IL RAPPORTO NON È SUBORDINATO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29646/2018, ha ribadito che la natura subordinata del rapporto di lavoro si sostanzia quando vi è la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo e il carattere delle mansioni svolte dal lavoratore evidenzia un collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali. A maggior ragione, quindi se il prestatore di lavoro non è tenuto a giustificare le assenze prolungate dal servizio non può ravvisarsi il vincolo di subordinazione.


LICENZIAMENTO LEGITTIMO SE VOLTO A MIGLIORARE L’EFFICIENZA GESTIONALE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30259/2018, ha statuito che, nel caso di un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, tra le ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad un miglioramento dell’efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.

Ne deriva che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legittimo solo a fronte di un andamento involutivo, di una congiuntura o di una crisi aziendale, ma, appunto, anche per una riduzione dei costi propedeutica ad un efficientamento o ad una maggiore redditività.


IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DEVE ESSERE TEMPESTIVO

La Cassazione Civile, con sentenza n. 29402/2018, ha deciso per l’annullamento di un licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto ma intimato più di quattro mesi dopo il superamento del termine. La Corte ha motivato la sua decisione rilevando come la cessazione del rapporto per superamento del periodo di comporto opera automaticamente al superamento del termine, quindi, non essendoci spazio per ulteriori riflessioni datoriali, il licenziamento deve essere intimato tempestivamente per non ingenerare nel lavoratore la convinzione che le sue assenze per malattia eccedenti quelle previste dal CCNL di riferimento sono accettate dal datore di lavoro.


CIGO PaserioLICENZIAMENTO PER GMO E OBBLIGHI DI BUONA FEDE E REPÊCHAGE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31490/2018, ha deciso che al venir meno di un appalto, il datore di lavoro che sia nella necessità di licenziamento un lavoratore per giustificato motivo oggettivo dovrà rispettare i principi di buona fede e correttezza che si sostanziano nella valutazione di quale dipendente abbia, ad esempio, meno anzianità aziendale e meno carichi di famiglia. In ogni caso, per il dipendente licenziato in difetto dei principi appena elencati e in violazione dell’obbligo di repêchage non si applicherà la tutela reale, ma solo quella risarcitoria.
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