Rassegna di Giurisprudenza – Agg. al 20.06.2018

ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SUI DIPENDENTI: POSSIBILITÀ E LIMITAZIONI

Con due recenti sentenze, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di attività investigativa condotta sui dipendenti, specificando possibilità e limitazioni in capo al datore di lavoro.

In particolare, con la sentenza n. 15094/2018, la Corte ha ribadito che l’attività investigativa operata con soggetti esterni (agenzia investigativa o guardie particolari giurate) nei confronti dei lavoratori può essere legittimamente condotta solo se scaturente dal presupposto dell’esistenza di un atto illecito, compiuto o ancora in corso.

Vige invece un espresso divieto in ordine al controllo della diligente esecuzione della prestazione di lavoro o l’accertamento della mancata esecuzione della stessa (nel caso di specie, dei compiti di verifica e controllo affidati al datore di lavoro ricorrente e la inveritiera attestazione della positiva esecuzione di controlli mai eseguiti).

Il generico controllo sulla prestazione non è dunque ammesso, mentre risultano lecite le verifiche sugli spostamenti del dipendente fuori dell’orario di lavoro, per far emergere violazioni del patto di non concorrenza o per il rilievo di un eventuale uso improprio dei permessi ex lege n. 104/1992.

Anche con la sentenza n. 8373/2018 è stato ribadito che l’attività investigativa risulta legittimamente condotta quando finalizzata non all’accertamento delle modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì a verificare se il dipendente si fosse assentato, senza giustificato motivo o permesso dal luogo di lavoro.


Cessione Solidale Riposi e Ferie PaserioIRREGOLARITÀ NELLE TIMBRATURE: TENTATIVO DI TRUFFA AI DANNI DEL DATORE DI LAVORO E LESIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13269/2018 ha ritenuto che l’irregolarità nelle timbrature operata dal lavoratore integra un tentativo di truffa ai danni del datore di lavoro e una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

Asserisce infatti la Corte che la falsa attestazione della presenza in ufficio, mediante timbratura del badge identificativo ad opera di un terzo (es. un collega di lavoro al quale è stato ceduto il cartellino marcatempo), implica, oltre alla fattispecie penalmente rilevante (reato di tentata truffa) la violazione di fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione, avendo il lavoratore posto in essere un comportamento connaturato da gravi irregolarità.


Videosorveglianza Studio PaserioFERIE E PERMESSI LEGGE 104: COME CONCORRONO?

Con la sentenza n. 14468/2018, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di concorrenza, nello stesso periodo, di ferie e permessi ex L. n. 104/1992.

La  Corte  ha infatti asserito che i  giorni  di  permesso citati  non  possono  essere  decurtati  dalle  ferie precisando il divieto di cumulo solo in caso di congedi parentali ordinari o malattia del figlio.

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