LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO, NON È SUFFICIENTE LA MERA INDICAZIONE DEL SUPERAMENTO TERMINE FINALE
La Cassazione, con sentenza n. 21042/2018 ha statuito che è illegittimo il licenziamento adottato per superamento del periodo di comporto se nella lettera del recesso il datore di lavoro indica soltanto il termine finale del comporto.
Infatti, seppur non sia necessaria la dettagliata e completa descrizione dei singoli giorni di assenza, servono le indicazioni necessarie ad evidenziare il superamento del periodo di comporto.
DIRITTO DI CRITICA: LICENZIAMENTO LEGITTIMO SE VIOLA LA FIDUCIA
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19092/2018, ha deciso che l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro non deve superar i limiti della continenza sostanziale e formale, altrimenti la fiducia sottesa al rapporto di lavoro verrà considerata intaccata configurando un’ipotesi di violazione del dovere ex articolo 2105 cod. civ., rendendo il licenziamento legittimo.
COME SI PERFEZIONA IL LICENZIAMENTO INTIMATO TRAMITE RACCOMANDATA?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18823/2018, ha stabilito che il licenziamento intimato avvalendosi del servizio postale (tramite raccomandata) si perfeziona solo se la prova dell’arrivo a destinazione sia fornita con mezzi idonei. Anche le presunzioni risultano sufficienti, purché siano particolarmente rigorose.
La Cassazione asserisce che se la prova di consegna non viene data mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata o con l’attestazione del periodo di giacenza presso l’ufficio postale, deve essere fornito con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisazione e della concordanza.
LEGGE 104/1992: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER CHI NE ABUSA
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18293/2018, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo ottenuto i permessi ai sensi della L. 104/1992, ne abusi ovvero ne faccia uso per finalità diverse da quelle per cui ne ha diritto.
LA MANUTENZIONE DELLE AUTO AZIENDALI È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
La Corte di Cassazione con sentenza n. 19513/2018 ha stabilito che il datore di lavoro sia responsabile della manutenzione delle auto aziendali usate dai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni. In particolare si segnala che il datore di lavoro deve provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe necessari a garantire la corretta manutenzione dei veicoli e di conseguenza la sicurezza nella conduzione del mezzo.
LA FIRMA SULLA BUSTA PAGA NON PROVA L’EFFETTIVO PAGAMENTO DELLA SOMMA
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21699/2018, ha affermato che la firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga, non fornisce prova dell’effettivo pagamento della somma indicata sul documento.
La firma, infatti, prova solo l’avvenuta consegna della busta paga e non il pagamento della cifra ivi contenuta.