Rassegna di Giurisprudenza – Agg. al 27.06.2018

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO: ILLECITO PENALE E AMMINISTRATIVO

Con la sentenza n. 12936/2018, la Corte di Cassazione ha asserito che, nel caso in cui vengano impiegati lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, tale condotta integra sia un illecito penale che amministrativo.

Infatti, l’illecito penale e quello amministrativo sanzionano due diverse fattispecie:

  • quella penalmente rilevante, a causa dell’impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi di titolo di soggiorno in violazione delle norme sull’immigrazione;
  • quella rilevante dal punto di vista amministrativo, a causa dell’impiego di lavoratori non risultanti dal LUL e/o da altra documentazione obbligatoria per legge, senza che sia stato inviato l’UNILAV.

Ne consegue l’esclusione dell’assorbimento dell’illecito amministrativo in quello penale.


PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: RINVIO DELL’AUDIZIONE DEL LAVORATORE PER MALATTIA

Con la sentenza n. 13267/2018, la Corte di Cassazione ha asserito che, nel corso del procedimento disciplinare, in caso di presentazione di certificazione di malattia è necessario procedere con il rinvio dell’audizione richiesta perché, in caso contrario, si inibisce il diritto di difesa del lavoratore.

Ne deriva che l’eventuale licenziamento intimato avendo inibito al lavoratore l’esercizio del proprio diritto di difesa a seguito del mancato differimento dell’audizione, è illegittimo.


Limiti Attivazione Tirocini Lombardia 2018 PaserioSUPERAMENTO DEL PERIODO COMPORTO: L’INDICAZIONE DELLE GIORNATE NON LAVORATE NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO È VINCOLATE?

Con la sentenza n. 15095/2018, la Corte di Cassazione ha asserito che, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la puntuale indicazione delle giornate non lavorate nella lettera di recesso non è obbligatoria.

Pur in assenza del predetto obbligo, qualora il datore di lavoro procedesse con l’indicazione, a quel punto la stessa risulterebbe vincolante e non potrebbe più essere successivamente modificata impedendo di considerare nel computo altre giornate diverse e/o ulteriori rispetto a quelle ivi indicate.

 

 

 

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