LAVORATORE DISTACCATO – SICUREZZA SUL LAVORO: DI CHI SONO GLI OBBLIGHI?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49593/2018, ha stabilito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, sono a carico dell’azienda beneficiaria della prestazione (distaccataria) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, con l’eccezione dell’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante.
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: ILLEGITTIMO SE SONO STATE NEGATE LE FERIE
La Corte di Cassazione con sentenza 27392/2018, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, qualora il superamento di tale limite è stato determinato dal rifiuto da parte del datore di lavoro della richiesta di ferie avanzata dal lavoratore. La Corte ha, infatti, ribadito che al fine di evitare il licenziamento solo esigenze organizzative effettive e concrete possono legittimare un diniego a tale richiesta, dovendo prevalere l’interesse del lavoratore a conservare il posto di lavoro.
LE DIMISSIONI PRESENTATE IN STATO PSICHICO ALTERATO NON SONO EFFICACI
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30126/2018, ha ribadito il proprio costante orientamento affermando che in caso di dimissioni del lavoratore, la volontà di lasciare il posto di lavoro deve essersi formata senza alcun condizionamento e/o non deve essere viziata da un turbamento psichico, anche transitorio, tale da alterare la formazione di una volontà cosciente.
RETRIBUZIONE: NESSUNA PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA TRA IL PERCEPITO E QUANTO INDICATO IN BUSTA PAGA
La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 28029/2018, ha ribadito che, per i lavoratori subordinati, non opera nessuna presunzione assoluta di corrispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore e quella risultante dalle buste paga. L’onere probatorio della corrispondenza tra quanto effettivamente versato al lavoratore e quanto dovuto dal datore di lavoro ricade su quest’ultimo.
IMPOSSIBILITA’ DI REPÊCHAGE: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL DATORE DI LAVORO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27380/2018, ha stabilito che, data la possibilità per il datore di lavoro di riorganizzare o eliminare un reparto anche in assenza di una situazione di crisi, l’onere di provare l’impossibilità di repêchage per il lavoratore licenziato, in seguito alla predetta riorganizzazione aziendale, grava esclusivamente sul datore di lavoro.