Rassegna di Giurisprudenza – Agg. al 30.04.2018

CERTIFICATI MEDICI FALSI? L’ONERE DI PROVA È DEL DATORE DI LAVORO

L’onere della prova circa la falsità dei certificati medici inviati dal dipendente a giustificazione dell’assenza è in capo al datore di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7830/18 attraverso la quale il giudice richiama l’art 5 della L. n. 604/1966 sul dovere del datore di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e ciò anche anche in caso di veridicità o meno dei certificati medici. Nel caso specifico, il lavoratore ottemperato il suo dovere di informare tempestivamente il datore della propria assenza conclude i propri adempimenti e qualora i sanitari dichiarassero la falsità dei certificati, dovranno obbligatoriamente essere escussi quali testimoni nell’ambito delle acquisizioni delle prove.


Linee guida 2018 tirocini Lombardia PaserioL’INDENNITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA QUANDO VIENE RICONOSCIUTA?

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8141/18 chiarisce che qualora il dipendente svolga mansioni circa una posizione organizzativa, previamente istituita dall’Ente,  la mancanza del provvedimento formale di attribuzione non pregiudica il diritto a ricevere la retribuzione per le mansioni espletate, comprese quelle di carattere accessorio. In effetti la posizione organizzativa non determina né un mutamento di profilo professionale né di area, ma solo un mutamento di funzioni che cessano al termine dell’incarico, essendo ad tempus, e la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva. La Corte intende adeguarsi ai precedenti giudiziali in materia di retribuzione di posizioni secondo i quali spettano indipendente da un atto formale che lo preveda, essendo la posizione collegata al livello di responsabilità.


Come Funziona il Lavoro Intermittente Lavoro a ChiamataDIRITTO ALLA REINTEGRA IN RELAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

È legittimo il licenziamento nei confronti di un dipendente divenuto inabile se il datore provi di non poterlo adibire a mansioni equivalenti o inferiori, in quanto l’eventuale reintegra comporterebbe uno svantaggio all’organizzazione dell’impresa o pregiudicherebbe l’integrità dei colleghi. La Suprema Corte con sentenza n. 8419/18 rigetta il ricorso di un dipendente di un’area di servizio autostradale in merito al suo licenziamento sulla base fatto che il rientro del lavoratore avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni di lavoro degli altri lavoratori e fondando tale pronuncia sull’art 41 della Costituzione secondo cui l’organizzazione aziendale è insandacabile.

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