Rassegna di giurisprudenza – Agg. al 29.05.2019

Diritto al trasferimento del lavoratore che assiste un famigliare disabile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6150/2019, ha previsto come il genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in condizione di handicap grave, abbia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non solo in fase di instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche in ipotesi di successiva domanda di trasferimento (ex art. 33, comma 5, L. n.104/1992).

La Suprema Corte precisa come circoscrivere l’agevolazione in esame al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, equivalga ad escludere ingiustamente dall’ambito di tutela eventuali esigenze di assistenza sopravvenute in momenti successivi a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.


Licenziamento del lavoratore distaccato: quale disciplina?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5996/2019, ha affermato che non costituiscono ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento del lavoratore distaccato la mera cessazione del distacco o la soppressione del posto presso il distaccatario.

La Suprema Corte precisa che, in caso di licenziamento del lavoratore distaccato:

  • i presupposti, alla base del licenziamento, devono riguardare esigenze tecniche e organizzative oggettive, con riferimento all’intero ambito aziendale del datore di lavoro distaccante;
  • il datore di lavoro distaccante deve dimostrare l’impossibilità di destinare il lavoratore, di cui sia cessato il distacco, alle mansioni a cui era adibito in precedenza oppure ad altre mansioni, eventualmente anche inferiori, che siano vacanti e che il lavoratore potrebbe ricoprire.

Trattenute retributive in caso di sciopero: sono legittime?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9028/2019, ha ritenuto illegittimo il comportamento datoriale consistente nell’operare trattenute retributive a titolo di adesione allo sciopero nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nel turno lavorativo dei giorni festivi. Nel caso di specie, i lavoratori, per espressa previsione del CCNL, non erano tenuti a prestare la propria attività lavorativa nei giorni festivi e l’inserimento in turno, era avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale, senza essere preceduto da alcuna manifestazione di consenso da parte degli stessi lavoratori.

La Suprema Corte precisa che tale comportamento datoriale, oltre a integrare inadempimento parziale all’obbligo retributivo, costituisce condotta antisindacale. Il datore di lavoro, infatti:

  • muovendo dalla mancata comunicazione circa le intenzioni del dipendente e qualificando tale silenzio come adesione allo sciopero, ha posto in essere un’azione di contrasto indiscriminata, colpendo in modo indiretto anche coloro che, non avendo intenzione di scioperare (o per i quali non vi era alcuna prova di intenzione), non dovevano subire alcuna decurtazione;
  • ha ingenerato nei dipendenti il timore che, in futuro, in caso di giornate festive interessate da uno sciopero, non sarà possibile avvalersi della facoltà di scioperare senza correre il rischio di perdere una quota della propria retribuzione.
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