CONDOTTA EXTRA LAVORO: LICENZIAMENTO LEGITTIMO?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8390/2019, ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento disposto a seguito di condanna del lavoratore per minaccia grave, perpetrata al di fuori del contesto lavorativo, nei confronti di persona del tutto estranea allo stesso.
La Suprema Corte, precisa come, tale forma di minaccia, a differenza di quella pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei colleghi:
– non incida sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione, cui è tenuto il dipendente;
– non sia in grado di intaccare il vincolo fiduciario sul quale il rapporto di lavoro si fonda, e pertanto, non possa ritenersi una condotta gravemente lesiva delle norme dell’etica e del vivere civile tale da costituire giusta causa di licenziamento.
PERMESSI LEGGE 104/92: SÌ ALLE VERIFICHE DELL’AGENZIA INVESTIGATIVA
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4670/2019, ha affermato che sono leciti i controlli effettuati dal datore di lavoro, tramite agenzia investigativa privata, volti a verificare se il lavoratore, che usufruisce dei permessi ai sensi della L. n. 104/92, presti effettivamente assistenza al familiare per il quale sono stati concessi. A tal proposito, è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che, durante i giorni di permesso della L. n. 104/92, sorpreso a svolgere attività di tipo personale presso esercizi commerciali ed altri luoghi, diversi da quelli deputati all’assistenza.
La Suprema Corte, poi, ha precisato come, in generale, i controlli demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, aventi ad oggetto l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, siano ammissibili, purché non siano finalizzati a verificare l’effettivo adempimento dell’attività lavorativa, ma l’esistenza di comportamenti fraudolenti, fonti di danno per il datore medesimo. Il datore di lavoro, infatti, può decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, essendo il lavoratore tenuto a operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.
INFORTUNIO – CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE: IL DATORE DI LAVORO NON È RESPONSABILE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4225/2019, ha stabilito che, in caso di infortunio sul posto di lavoro, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, qualora presenti i caratteri di palese abnormità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
La Suprema Corte precisa come, il rischio causato dal comportamento arbitrario ed eccezionale del prestatore (c.d. rischio elettivo), sia idoneo a interrompere l’eventuale condotta colposa dell’imprenditore, poiché eccedente i limiti dello svolgimento del proprio lavoro.