IL DISTACCO E LA CODATORIALITÀ NEL CONTRATTO DI RETE: L’ORIENTAMENTO ISPETTIVO
Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni orientamenti ispettivi rivolti a soggetti promotori di annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” anche attraverso il ricorso al contratto di rete e, nell’ambito di quest’ultimo, ad istituti quali il distacco e la codatorialità.
Nello specifico, con i predetti annunci, i soggetti promuovendo l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziano i vantaggi di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali:
– mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
– “l’utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale”;
– la “assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati”;
– il “lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni”;
– la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.
L’INL invita gli Uffici territoriali a prestare la massima attenzione alla presenza di soggetti che offrono tali “servizi” promuovendo la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori, dando luogo ad ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.
L’INL rammenta altresì che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
REGIME DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI ESTESA ANCHE AL “GENERAL CONTRACTOR” (CONTRATTO SUBFORNITURA)
Con la circolare n. 6 del 29 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 254/2017) con la quale è stato dichiarato applicabile il regime di solidarietà utilizzato nei contratti di appalto e subappalto, anche nelle ipotesi di subfornitura (c.d. general contractor).
L’Ispettorato Nazionale ha affermato che la disciplina della responsabilità solidale contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 va interpretato nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi.
INPS – AGGIORNAMENTO IMPORTI ANNO 2018 DEI SALARI MEDI E CONVENZIONALI E RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO
Con la circolare n. 61 del 4 aprile 2018 l’INPS ha reso noti gli importi aggiornati, per l’anno 2018, relativamente a:
- retribuzioni di riferimento nell’anno 2018 per malattia, maternità/paternità e tubercolosi per:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari;
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- importi da prendere a riferimento per altre prestazioni:
- lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);
- assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale);
- assegni di maternità dello Stato
- limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs n. 151/2001;
- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.