Prestazioni Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA): determinazione e accredito della contribuzione correlata
L’INPS, con circolare n. 53/2019, ha fornito indicazioni di natura procedurale in ordine alla determinazione e all’accredito della contribuzione correlata, con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato a seguito di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (ex art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015).
L’INPS ha specificato che, ai fini del calcolo della contribuzione correlata, occorre assumere:
- come base imponibile, la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa);
- per l’anno 2019, un’aliquota contributiva pari al 33%.
Con riferimento all’accredito della contribuzione correlata, è stato disposto che:
- per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli da aprile 2016 ad aprile 2019, i datori di lavoro dovranno associare un codice identificativo – Ticket (codice di 16 caratteri alfanumerici), presente sul servizio web sotto la voce UNIEMENS, e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda;
- il comitato amministratore del fondo provvederà, poi, a comunicare l’autorizzazione alla prestazione all’INPS, che si occuperà del calcolo della contribuzione correlata, trasmettendo al fondo le informazioni necessarie al versamento della predetta contribuzione.
Appalto illecito – Certificazione: quale disciplina?
L’INL, con nota n. 3861/2019, ha fornito indicazioni circa le iniziative da avviare qualora, nell’ambito di un accertamento che evidenzi l’illiceità di un appalto, si riscontri altresì la certificazione del relativo contratto da parte di una Commissione di Certificazione.
L’INL specifica che, qualora la certificazione sia intervenuta dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto, per il periodo “non coperto” dalla certificazione, è sempre possibile procedere con l’adozione di provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo.
Autonomi dello spettacolo: obbligo del certificato di agibilità
L’INPS, con messaggio n. 1612/2019, ha offerto chiarimenti in merito alla disciplina del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, precisando che le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, solo se questi siano in possesso del certificato di agibilità.
Si precisa come l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, ovvero il datore di lavoro/committente; tuttavia, qualora il datore di lavoro/committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo. È infatti previsto che l’impresa che “ospita” il lavoratore dello spettacolo, qualora non si sia munita dell’apposito certificato di agibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.