Rassegna news della settimana – Agg. al 11.04.2019

CIGS: rifinanziate le causali riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6/2019, ha comunicato il rifinanziamento, per l’anno 2019, e l’estensione, per l’anno 2020, del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Tale disposizione normativa, alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, estende, anche per l’anno 2020, la possibilità, previo accordo, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione, non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi.

Possono, inoltre, essere concesse:

  • la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili in 12 mesi.
  • la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale e si realizzino determinate condizioni previste dalla normativa.

CCNL Metalmeccanica Industria: calcolo della somministrazione a termine

Federmeccanica, con una comunicazione del 2 aprile 2019, ha chiarito le modalità di calcolo dei rapporti in somministrazione per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica Industria.

È previsto che, nel settore Metalmeccanica Industria, a decorrere dal 1° novembre 2018, per i rapporti di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può eccedere i limiti massimi legali di 12 mesi ovvero di 24 mesi, in presenza di una delle causali previste dalla legge.


Contributo per i servizi di baby-sitting/servizi all’infanzia: mancata proroga del beneficio

L’INPS, con il messaggio n. 1353/2019, ha informato che la Legge di Bilancio 2019 non ha previsto il rinnovo del contributo per i servizi di baby-sitting/servizi all’infanzia e, pertanto, a far data dal 1°gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio.

Le madri che, ai fini della fruizione del contributo, abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018, potranno usufruire:

  • delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting, entro il 31 dicembre 2019;
  • del contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, entro il 31 luglio 2019.

Gli eventuali mesi interi di beneficio, non fruiti entro i termini suddetti, saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

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