RIUNIFICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE WILA A PARTIRE DA GIUGNO 2018
Con la Circolare n. 1 del 9 aprile 2018, il Fondo WILA ha comunicato la decisione di riunificare gli attuali due versamenti (euro 3,5 a SANARTI e euro 1,5 a EBNA) in un unico versamento da euro 5,00, pertanto, a decorrere dal mese di competenza di giugno 2018 (versamento F24 del 16 luglio 2018), le Aziende dovranno operare un unico versamento con la seguente procedura:
− compilazione F24 – Codice “ART1” € 5,00 (unitamente alla contribuzione di SAN.ARTI di € 10,42);
− compilazione Uniemens con la specifica: “ART2” relativamente alla quota Wila di € 5,00
(“ART1” relativamente alla quota SANARTI di € 10,42);
− è soppresso il versamento di € 1,50 precedentemente effettuato ad “EBNA”.
L’Ammontare complessivo della contribuzione WILA rimane invariato.
A partire dalla competenza di giugno 2018, laddove non fosse presente nell’Uniemens individuale il
sub codice ART2 (riferito alla quota WILA di € 5,00) non sarà possibile associare regolarmente ed
automaticamente il “contributo” al “lavoratore dipendente” e le Aziende, seppur in regola, saranno
classificate dal sistema informatico come inadempienti e sarà necessario che la stessa Azienda, o chi per lei, attivi la procedura di correzione manuale degli errori, presente nel programma, per regolarizzare il versamento e la posizione del lavoratore dipendente.
REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI: LE INDICAZIONI ISPETTIVE
Con la nota n. 2926 del 29 marzo 2018, l’INL ha fornito nuove indicazioni ispettive in merito alla configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
L’Ispettorato nazionale ha ribadito che l’arco temporale di riferimento utile alla determinazione dell’importo annuo di 10.000 euro, soglia oltre cui il fatto assume rilevanza penale, risulta quello compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre (tale periodo è individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi).
PREMI DI RISULTATO DETASSATI E CONVERTIBILI IN WELFARE: I CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti e ha illustrato le novità in tema di premi di risultato detassati e di welfare aziendale.
È stata posta particolare attenzione sui seguenti passaggi:
- importo limite del premio di risultato assoggettabile a detassazione e decontribuzione e concessione di acconti su premi di risultato prima della verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- determinazione del periodo congruo entro cui misurare gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione all’interno dell’azienda;
- procedure e formalità per la conversione dei premi in welfare;
- anno nel quale rileverà il benefit richiesto a rimborso.