Rassegna News della settimana – Agg. al 13.09.2018

COMPENSAZIONI TRAMITE F24: STABILITI I PROFILI DI RISCHIO PER LA SOSPENSIONE

L’Agenzia delle Entrate, con protocollo n. 195385/2018, ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione degli F24 per le compensazioni che presentano profili di rischio.

Le compensazioni saranno valutate in base:

  1. alla tipologia dei debiti pagati;
  2. alla tipologia dei crediti compensati;
  3. alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  4. ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  5. ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  6. al pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Se, come esito delle verifiche effettuate, l’Amministrazione dovesse rilevare un errato utilizzo del credito, comunicherà al contribuente, con apposita ricevuta, che la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima comunicazione verrà reso noto al soggetto che voleva compensare i pagamenti tramite F24 la data di fine del periodo di sospensione che riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento indicando anche la motivazione del giudizio negativo.

In conclusione, l’Amministrazione chiarisce che restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l’obbligo di presentazione dei modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.


DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE (D.P.A.): OCCHIO AI SEMAFORI

L’INPS, con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 ha reso noto il nuovo processo di gestione della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi tramite il sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Si ricorda infatti che, a partire dal mese di luglio 2018, i datori di lavoro hanno la possibilità di inoltrare la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione, che attiva immediatamente il procedimento di verifica finalizzato a determinare la regolarità/irregolarità per il periodo indicato, dando al datore di lavoro la conferma sulla possibilità di godere o meno dei benefici esposti nella denuncia mensile.

Il datore di lavoro, può, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” > “Fascicolo elettronico del contribuente”, visualizzare la propria situazione rappresentata tramite il sistema dei “semafori”:

  1. semaforo grigio à nessuna richiesta di verifica presente in D.P.A. per tale periodo

Il semaforo grigio diventerà arancione quando sarà trasmessa la Dichiarazione Preventiva di Agevolazione o quando, in fase di elaborazione della denuncia mensile, sarà lo stesso sistema D.P.A. a interrogare la procedura DOL.

  1. semaforo arancione à richiesta di regolarità in corso, in attesa di definizione
  2. semaforo azzurro à azienda regolare
  3. semaforo rosso con lucchetto à azienda irregolare
  4. semaforo nero à azienda sospesa o cessata

FRUIZIONE DI PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO: I CHIARIMENTI DELL’INPS

L’INPS, con messaggio n. 3114 del 2018, ha risposto alle numerose richieste di chiarimento circa la fruizione dei permessi giornalieri e del congedo straordinario.

L’Istituto rammenta che la legge prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata” indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse, deriva che il permesso giornaliero può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o di notte.

Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori part time con l’opportuno riproporzionamento.

In conclusione, l’INPS chiarisce che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi giornalieri senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.


ASSOGETTABILITA’ CONTRIBUTIVA DEL TRATTAMENTE PEREQUATIVO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, L’INPS FA CHIAREZZA

L’INPS con il messaggio n. 3224 ha risposto ai numerosi quesiti che gli sono pervenuti circa l’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”, prevista nei CCNL dei dipendenti pubblici per il triennio 2016 – 2018.

L’Amministrazione spiega come l’“elemento perequativo” sia stato inserito, da una parte solo per il triennio 2016 – 2018, con scadenza marzo 2018 e che sia imponibile ai fini pensionistici pur non essendo computabile, né al fine della base annua maggiorabile del 18%, né al fine della c.d. “retribuzione virtuale”, né, infine andrà computato nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla o nel calcolo del TSF e TFR.

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