RASSEGNA NEWS DELLA SETTIMANA – Agg. al 15.03.2018

LA MALATTIA E LA PERMANENZA AL PRONTO SOCCORSO

Con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al funzionamento della malattia in caso di permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso.

Nelle strutture ospedaliere che non hanno deliberato la la costituzione delle nominate strutture OBI e DB la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

Solo a fronte della certificazione telematica prodotta come stabilito nel citato decreto del Ministero della Salute, l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.


FONDO EST: CAMBIA LA CONTRIBUZIONE PER I PUBBLICI ESERCIZI

Il Fondo EST (con la circolare n. 2 del 12 marzo 2018) informa che, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, a far data dal 1° febbraio 2018 il contributo ordinario mensile sarà pari a 11 euro.

Il versamento risulta dovuto per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia full time che part time, nonché per gli apprendisti.

Vi è la facoltà di iscrivere anche i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto iniziale superiore a tre mesi.

Dal 1° gennaio 2019 vi sarà un ulteriore aumento; infatti il contributo ordinario verrà aumentato a 12 euro mensili.

L’azienda che non ottemperi all’iscrizione dei lavoratori e al versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro per quattordici mensilità che tuttavia non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie, poiché resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.


SAN.ARTI: EROGAZIONE DI UN ELEMENTO RETRIBUTIVO IN SOSTITUZIONE DELL’ADESIONE

Con la circolare n. 5 del 5 marzo 2018 il Fondo San.Arti ha fornito chiarimento in merito all’erogazione EAR in caso di mancata adesione alla Bilateralità a seguito della sottoscrizione in data 7 febbraio 2018 dell’Accordo Interconfederale del comparto artigiano in materia di bilateralità.

È stato precisato che l’importo mensile di 25,00 euro da erogarsi a titolo di obbligazione retributiva alternativa all’iscrizione e al versamento della contribuzione, è dovuto per ciascuno dei due strumenti della bilateralità.

Ne deriva che, in caso di mancata adesione alla bilateralità (EBNA) ed alla sanità integrativa (SAN.ARTI.) l’impresa è tenuta a erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dai CCNL oltre ad avere l’obbligo di assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

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