CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0: PRONTO IL DECRETO
In data 8 maggio 2018, attraverso un comunicato sul sito del Ministero della Sviluppo Economico, è stata resa nota la sottoscrizione del decreto interministeriale relativo al riconoscimento del Credito di Imposta sulle spese di formazione 4.0.
L’istituzione del credito d’imposta (pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria) è finalizzata a supportare l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 applicate negli ambiti Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione e Vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese.
Vista l’espresso riferimento al reddito d’impresa, salvo cambi di rotta, sembra che non potranno beneficare dell’agevolazione i professionisti (ovvero coloro che realizzano reddito di lavoro autonomo).
ANF: NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2018 – 30 GIUGNO 2019
Con la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ai fini della corresponsione degli assegni del nucleo familiare (ANF).
I livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare sono stati rivalutati, stante la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2016 e l’anno 2017 pari a +1,1 per cento.
CO.CO.CO: SOSPENSIONE CONTRIBUTI PER MALATTIE O INFORTUNIO GRAVE
Con la circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’INPS, oltre a fornire istruzioni operative in merito alle tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio per i co.co.co, è stata anche prevista la Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave.
Infatti, si ricorda che l’articolo 14 della L. n. 81/2017 prevede specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa. In particolare, il comma 3 introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo.
La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Tenuto conto di quanto descritto nel paragrafo 2, in assenza di specifica indicazione normativa, le disposizioni di cui al citato articolo 14 interessano sia i titolari di partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge n. 81/2017.
Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.