Rassegna News della settimana – Agg. al 21.02.2019

ASSUNZIONE DI DETENUTI E INTERNATI: LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Con la circolare n. 27 del 15 febbraio 2019, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dei benefici contributivi previsti a favore:

  • delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno;
  • delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

UTILIZZO CUMULATO DEI TICKET RESTAURANT: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL TRATTAMENTO FISCALE

Con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di 8.

Il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici) previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Ciò significa che la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera a prescindere dal numero di buoni utilizzati.


CONTRATTO A TERMINE ASSISTITO PRESSO LA ITL: IN DEROGA SIA AL LIMITE LEGALE CHE A QUELLO DEL CCNL

Con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2018, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare, al raggiungimento dei limiti di durata consentiti, un ulteriore contratto a termine “assistito” presso l’ITL competente per territorio della durata massima di 12 mesi.

Tale contratto, può essere stipulato in deroga al limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva o solo in deroga al limite legale innalzato a 24 mesi?

L’INL ha confermato che la stipula del contratto a termine assistito presso l’ITL è ammissibile sia in deroga al limite massimo legale pari a 24 mesi sia in deroga al diverso e più ampio limite individuato dalla contrattazione collettiva.

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