VIDEOSORVEGLIANZA – IMPIANTI AUDIOVISIVI: ULTIME NOVITÀ DALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative rispetto alle problematiche relative alla c.d. “videosorveglianza” ovvero inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
Tra gli altri punti di innovazione rispetto al passato, segnaliamo i seguenti:
- possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”);
- possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare;
- possibile attivazione del riconoscimento biometrico qualora indispensabile per rendere la prestazione lavorativa e installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta autorizzatoria preventiva all’Ispettorato del Lavoro.
COMPITI DI PRIMO SOCCORSO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO: QUALI NOVITÀ DALL’INL?
Con la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito indicazioni operative in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.
È stata infatti rimossa una limitazione inserita nella previgente normativa permettendo anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Questa possibilità però non comporta il fatto che il datore di lavoro operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti; lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente.
LE VERIFICHE SULLA MANCATA APPLICAZIONE DI CCNL SOTTOSCRITTI DA OO.SS. COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE
Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito indicazione al personale ispettivo per istruire l’attività di vigilanza in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
È stata infatti ribadita la necessità di avviare ulteriori accertamenti in ogni altro ambito nel quale la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggiore frequenza problematiche di dumping ed è stato ricordato che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, considererà come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);
– l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”;
– il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi.
Anche a facoltà, rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva in questione, di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti prevista dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 verrebbe meno.