INAIL: NUOVE LIMITI RETRIBUTIVI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREMI
Con la circolare n. 20 del 18 aprile 2018, l’INAIL ha comunicato i nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi valevoli per l’anno 2018.
Pertanto, sono stati forniti i nuovi importi con riferimento a:
- retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive;
- retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero;
- retribuzioni convenzionali;
- retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale;
- retribuzioni convenzionali stabilite con legge;
- retribuzione di ragguaglio;
- lavoratori parasubordinati;
- sportivi professionisti dipendenti;
- premi speciali unitari.
DECONTRIBUZIONE E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: ESAURITE LE RISORSE
Il Ministro del Lavoro ha reso noto che, ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 2/2017 sono state totalmente impegnate le risorse stanziate per l’anno 2017 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione per il finanziamento dello sgravio contributivo, in favore delle aziende che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà e che sono state ammesse al beneficio in seguito alla regolare istanza presentata dal 30 novembre 2017 al 10 dicembre 2017, e alle quali il relativo decreto autorizzativo è stato ritualmente notificato.
Ne deriva che eventuali istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite (fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse al determinarsi di eventuali risorse residue).
TIROCINI: VERIFICHE SULLA GENUINITÀ IN FASE ISPETTIVA
Con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni al personale ispettivo in ordine all’adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017 e alla verifica del corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari.
L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi, ma la verifica ispettiva valuterà comunque nel complesso le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Particolare attenzione sarà la verifica dell’osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio. Inoltre, particolare attenzione potrà assumere l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.