Rassegna News della settimana – Agg. al 28.02.2019

LAVORO NOTTURNO: VERIFICA DEL RISPETTO DELLA MEDIA DI 8 ORE NELLE 24 ORE

L’I.N.L., con la nota n. 1438 del 14 febbraio 2019, è intervenuto fornendo indicazioni in merito alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che è pari ad 8 ore nelle 24 (art. 13 D.Lgs. n. 66/2003).

Infatti, a seconda che la settimana lavorativa sia di 5 o 6 giorni, si hanno effetti diversi sul calcolo della media:

  • nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su 5 giorni non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8).

In caso contrario, si determinerebbe la violazione del divieto.

  • Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).

L’I.N.L. ha chiarito che in assenza di una definizione normativa o contrattuale, la “settimana lavorativa” può essere individuata nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore) e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.


IMPIEGO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI: ATTENZIONE ALLE SANZIONI

Con il D.M. 22 dicembre 2018 n. 151, è stata stabilita la sanzione amministrativa accessoria, prevista dall’art. 22 ter del D.Lgs. n. 286/2008, applicata in sede di giudizio al datore di lavoro che ha occupato un lavoratore extracomunitario irregolare.

La predetta sanzione è pari al costo medio di rimpatrio ed è fissata in 1.398 euro (importo soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno).


INPS – CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE: LE REGOLE PER L’ANNO 2019

Con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, l’INPS è intervenuto in merito al congedo obbligatorio del padre e alle regole da applicare per l’anno 2019.

Come noto, per l’anno in corso, la durata del congedo obbligatorio è aumentata a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto poiché, in questo caso, è il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Resta inteso che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.

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