RASSEGNA NEWS DELLA SETTIMANA – Agg. al 09.11.2017

 

Rimborso voucher per versamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina

Con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle domande di rimborso versamenti lavoro accessorio effettuati in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017.
In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata abrogata, è stato precisato che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Pertanto, i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52.
I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è facoltativa.


Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata

 

Con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dello sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Si ricorda che lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018.
Il contratto deve essere depositato telematicamente.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’INPS, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale.


Conguaglio ANF arretrati: attenzione al tetto di 3.000 euro

Con il messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione di arretrato di ANF.
Si ricorda che, se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza Novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens.
Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.


Termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia

Con il messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, l’INPS ha fornito chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia.
L’INPS ha precisato che per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) deve comunque essere compilato il campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento.
Invece, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

 

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