RATIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E TURCHIA
La Legge n. 35/2015 che ratifica e dà esecuzione all’accordo siglato nel 2012 tra Italia e Turchia in materia di prestazioni di sicurezza sociale è stata pubblicata sulla G.U. n. 74/2015.
La convenzione disciplina l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione.
L’accordo contempla anche le assicurazioni per la maternità e la malattia, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la disoccupazione involontaria ed i regimi esclusivi e sostitutivi di quelli assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori. 
In via generale viene previsto che le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell’altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell’altra Parte Contraente.
L’istituto del distacco è stato invece disciplinato separatamente; nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l’espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell’altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. 
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