Con la sentenza n. 2112/2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi qualora le retribuzioni siano state versato con ritardo ai dipendenti, anche se rispettose dei minimi previsti dal CCNL.
La società ricorrente aveva corrisposto la retribuzione ai propri dipendenti in misura non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo, ma in ritardo rispetto alla scadenza, applicando ugualmente lo sgravio contributivo anche per i mesi in cui la retribuzione non veniva corrisposta.
La suprema Corte ha ritenuto che in tale situazione operi la decadenza prevista dall’art. 6 c. 9 del D.L. 838/1989 convertito con modificazioni nella L. n. 389/1989.