Con la sentenza n. 4229 del 3 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che la mancata predeterminazione dell’orario non comporta l’automatica trasformazione del rapporto part time in rapporto full time, né la nullità della clausola relativa all’orario di lavoro si estende all’intero contratto.
Tutto quanto esposto vale a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Ciò significa che il rapporto di lavoro part time può essere mantenuto anche nel caso n cui non sia stato specificato l’orario in maniera fissa.