L’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 189 del 12 aprile 2022, stabilisce che i compensi corrisposti dalle Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) agli addetti con mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva non ricadono tra i redditi diversi che godono del particolare regime agevolativo previsto dalla normativa (art. 67, c. 1 lett. m, TUIR).
Il regime in parola prevede:
- per i redditi fino a € 10.000, la non imponibilità ai fini IRPEF e l’esclusione dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- sui redditi superiori a € 10.000, l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23% (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF) maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali. Per tale fascia reddituale, l’obbligo di presentare la dichiarazione scatta solo per gli importi superiori a € 30.658,28.
Circa le condizioni che consentono l’applicazione del regime, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che effettuano le suddette attività, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (con Lett. Circ. INL 1° dicembre 2016 n. 1), ha chiarito che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
- il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le mansioni svolte dai custodi, dagli addetti al giardino e dagli addetti alle pulizie non fossero strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.