Regime previdenziale dei liberi professionisti: non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni

Con sentenza n. 10431 del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.

L’erogazione delle provvidenze non è quindi collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento.

Deve pertanto ritenersi che l’integralità dell’adempimento, al fine di riconoscere il diritto alla pensione di anzianità, debba concernere non soltanto l’obbligazione principale, relativa ai contributi, ma anche quella accessoria, afferente ad eventuali sanzioni civili erogate al libero professionista.

In mancanza di detto integrale adempimento, viene meno il diritto al relativo trattamento pensionistico.

 

 

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