Reintegra a seguito di licenziamento: quando sono dovute le sanzioni civili?

reintegra a seguito di licenziamento paserioCon la sentenza n. 23438 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta in merito al versamento di contribuzione Inps dovuta in caso di reintegro a seguito di pronuncia giudiziale del lavoratore licenziato illegittimamente. Non in tutti i casi risultano dovute le sanzioni civili.

Già con sentenza n. 19665/2014, la Suprema Corte prevedeva che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previdenziali, in caso di reintegra, è necessario distinguere tra:

  • la nullità o inefficacia del licenziamento (sentenza dichiarativa): in questo caso il datore di lavoro deve ricostruire la posizione contributiva del lavoratore ex tunc ( ovvero ora per allora) e deve pagare le sanzioni civili per omissione contributiva;
  • l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo (sentenza costitutiva): trova applicazione la disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, quindi il datore di lavoro non deve procedere con il versamento delle citate sanzioni.
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