Con la sentenza n. 10679 del 23 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa all’applicabilità delle sanzioni ed interessi da parte dell’Inps in caso di lavoratore reintegrato a seguito di illegittimo licenziamento.
Quando si presentano questi eventi, normalmente il datore di lavoro provvede successivamente al versamento dei contributi relativi al periodo compreso fra il licenziamento e la pronuncia della sentenza di annullamento e reintegrazione nelle mansioni.
La Corte aveva già precedentemente risolto il contrasto affermando che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva:
- nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione;
- nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.