Con la sentenza n. 6881 del 3 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha previsto che per configurarsi una responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, l’evento deve essere riferibile ad una sua colpa concretamente individuata.
Una cassiera di un istituto bancario chinatasi per raccogliere un foglio fuoriuscito dalla stampante, batteva la testa contro un cassetto, riportando gravi lesioni, tanto da subire un intervento chirurgico con postumi permanenti.
La Suprema Corte ha più volte affermato che dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. non può derivare la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di
lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.
Nella fattispecie in commento la Corte si è attenuta a tale principio e pertanto non ha riscontrato una condotta colposa del datore di lavoro e rilevando che il solo verificarsi dell’evento dannoso, in assenza di inosservanza da parte del datore di lavoro di norme in tema di infortuni, non poteva configurare una responsabilità a carico della Banca, tanto più che l’attività di cassiera non era intrinsecamente pericolosa.